L’Adunanza Plenaria n. 3/2024 chiarisce il meccanismo di quantificazione della sanzione pecuniaria per interventi di ristrutturazione edilizia pesante eseguiti in assenza o in totale difformità dal PDC, ove non sia possibile la riduzione in pristino.
Nei casi di cui sopra l’art. 33, c. 2, del DPR n. 380/2001, prevede l’irrogazione di “una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione”.
In relazione all’art. 33 la Plenaria ha specificato che:
- con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;
- ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, c. 2, del DPR n. 380/2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della L. n. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.