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Compatibilità paesaggistica MIC: il punto sull’ex art. 36-bis

Con la Circolare n. 19/20925 il Ministero della Cultura (MIC) ha chiarito che ai sensi dell’art. 36-bis, c. 4 del DPR n. 380/2001 è possibile ottenere la «sanatoria paesaggistica» tramite un parere vincolante ex post, ovvero a opere già realizzate, anche quando l’intervento ha comportato la creazione o l’aumento di superfici o volumi.

Si tratta di un cambiamento rilevante rispetto all’impianto tradizionale del Codice dei beni culturali e del paesaggio che, all’art. 167, c. 4, escludeva espressamente queste ipotesi dall’ambito di sanabilità.

Quello del MIC è un intervento chiarificatore rilevante per operatori, tecnici e PA, che evidenzia il delicato bilanciamento tra semplificazione edilizia e tutela del paesaggio.

Il contenuto dell’art. 36-bis, c. 4

L’art. 36-bis, c. 4 si applica agli interventi realizzati:
i) in parziale difformità dal PDC o dalla SCIA nelle ipotesi di cui all’art. 34 del DPR n. 380/2001;
ii) in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui all’art. 37 del DPR n. 380/2001;
iii) con variazioni essenziali ex art. 32 del DPR n. 380/2001.

Ai sensi dell’art. 36-bis, c. 4, del DPR n. 380/2001 qualora i suddetti interventi:

«[…] siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 gg, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 gg.
Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al c. 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.»

I chiarimenti della circolare

  • La circolare chiarisce che, sebbene in apparenza vi sia un contrasto tra l’art. 36-bis, c. 4 del DPR n. 380/2001 e la normativa di tutela paesaggistica, questa antinomia può essere superata alla luce del principio di successione delle leggi nel tempo.
    Pertanto, l’art. 36-bis trova piena applicazione, anche senza un’esplicita deroga al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  • È inoltre ribadita l’importanza del termine perentorio di 90 gg entro cui la Soprintendenza deve rendere il parere vincolante.
    Decorso questo termine senza risposta, si forma il silenzio-assenso.

  • La Direzione richiama le Soprintendenze ad adottare ogni misura organizzativa utile a evitare che il meccanismo del silenzio-assenso diventi prassi, sottolineando il carattere eccezionale e residuale dell’istituto.

  • Resta fermo l’obbligo di accertamento della compatibilità paesaggistica anche nel caso in cui il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell’intervento.