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Disposizione di servizio n. 9/2024 del Comune di Milano – il TAR dichiara inammissibile il ricorso del Collegio dei Geometri

Lo scorso 20 febbraio 2025 il TAR di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano per l’annullamento della Disposizione di servizio (DS) n. 9/2024 del 12 novembre 2024, con la quale la Direzione Rigenerazione Urbana e Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano ha formalmente interrotto il servizio di prenotazione appuntamenti presso gli uffici comunali dello Sportello Unico Edilizia (SUE).

Ad avviso del Collegio Geometri, la DS comporta “l’improvvisa interruzione di un servizio di fondamentale importanza per i cittadini e i professionisti operanti, in qualità di tecnici incaricati dalla committenza privata, nel settore dell’edilizia”.

Secondo il TAR la DS rappresenta una “diversa organizzazione” dell’attività di interlocuzione tra i funzionari comunali e i professionisti del settore, come tale “idonea a produrre effetti in capo ai ricorrenti e, per tale via, a configurare un interesse giuridicamente rilevante in capo agli stessi”.

Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile “per carenza originaria di interesse ad agire”, in quanto, ad avviso del TAR la DS:

  • è diretta ai dipendenti del SUE del Comune di Milano;
  • rappresenta “un atto organizzativo con il quale l’amministrazione attende, in considerazione di particolari esigenze d’interesse pubblico, alla propria organizzazione emanando atti destinati ad incidere sul proprio funzionamento e sul proprio assetto”;
  • non incide “in via immediata e diretta nella sfera giuridica dei singoli cittadini che, con riferimento a singole pratiche edilizie, avanzano istanze partecipative nei confronti del SUE”.

Lo Studio desidera precisare che, sebbene la DS restringa in modo significativo le interlocuzioni tra i privati e il SUE, con conseguenti ritardi nella conclusione dei procedimenti edilizi in corso, i contatti con l’Amministrazione non sono completamente preclusi. Infatti, rimangono aperti alcuni canali di comunicazione, che permettono un confronto costruttivo con gli operatori privati.

Di seguito la sentenza del TAR Milano per consultazione.