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Esclusa la responsabilità automatica della SGR per debiti fiscali dei fondi immobiliari: la Cassazione conferma la piena operatività della separazione patrimoniale ai fini fiscali

Key points
La sentenza della Cassazione n. 16285 del 12 giugno scorso ha affermato un principio di diritto, condivisibile, che dovrà essere tenuto in considerazione in varie operazioni relative alla gestione dei fondi immobiliari:

  • in caso di estinzione di un fondo immobiliare, ad esito della liquidazione, non sussiste una diretta responsabilità della SGR che ha gestito il fondo con riferimento al mancato pagamento dell’IVA;
  • resta salvo il caso in cui l’Agenzia delle entrate faccia valere un autonomo titolo di responsabilità della SGR, che non può derivare solo dal rapporto di gestione;
  • ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio degli eventuali debiti IVA relativi al fondo immobiliare estinto.

Possibili impatti per i fondi immobiliari (cenni)
Questa sentenza, che sancisce la piena operatività della separazione patrimoniale tra SGR e fondo (art. 36 TUF) anche ai fini fiscali è rilevante in molti casi, ad esempio:

  • Contenziosi in materia di IMU: la pretesa dell’Amministrazione finanziaria non dovrebbe più essere rivolta al patrimonio della SGR ma dovrebbe essere limitata al patrimonio del fondo (quale patrimonio autonomo e separato);
  • Misure cautelari (poste in essere dall’Agenzia delle entrate in sede di riscossione o rimborsi): l’Agenzia non dovrebbe far ricadere sul fondo A effetti derivanti dall’esistenza di debiti tributari del fondo B (la separazione patrimoniale vale anche tra i fondi gestiti dalla stessa SGR);
  • Sostituzione della SGR: gli Avvisi per passività fiscali di un fondo emessi dall’Agenzia delle entrate dopo la sostituzione della SGR per anni anteriori la sostituzione non dovrebbero essere notificati alla SGR sostituita, dato che questa non può risponderne con il proprio patrimonio, non ha più il potere di rappresentare il fondo in giudizio e non sussiste più il rapporto di gestione con il fondo;
  • Liquidazione del fondo immobiliare: limitazione della responsabilità della SGR per passività fiscali del fondo emerse post liquidazione non solo a titolo di IVA (Cassazione citata) ma anche per IMU, imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale.

Questo varrà, a maggior ragione, nel caso della SICAF immobiliare eterogestita (con SGR quale gestore esterno): alla separazione patrimoniale ex art. 36 TUF si aggiunge la circostanza per cui la SICAF, in quanto S.p.A., è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla SGR alla quale ha delegato la gestione del suo patrimonio immobiliare.

Secondo la Cassazione resta salvo il caso in cui l’Agenzia delle entrate dimostri una specifica responsabilità della SGR: tuttavia, sempre secondo la Cassazione, questa responsabilità non può derivare solo dal rapporto di gestione, ma richiede qualcosa in più che dovrà essere dimostrato dall’Agenzia (a differenza di quanto avviene attualmente). Si consideri che il sistema tributario non prevede norme specifiche sulla responsabilità fiscale della SGR nei casi sopra descritti: la questione andrà quindi valutata caso per caso, mediante tax due diligence, rispetto alla specifica passività fiscale, considerando le norme che disciplinano quell’imposta e l’origine della passività.