Con una recente sentenza il TAR Milano ha, in sostanza, confermato l’applicabilità dell’IMU ridotta, prevista per gli immobili oggetto di locazione a canone concordato, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di accordi tra associazioni rappresentative della proprietà edilizia e associazioni rappresentative dei conduttori (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431) ma non riconosciuti dal Comune.
La normativa IMU prevede un’agevolazione per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato, che consiste nella riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dal Comune. Tale agevolazione si applica, in sintesi, ai contratti di locazione stipulati sulla base di accordi definiti in sede locale fra le predette associazioni.
La questione oggetto della sentenza riguardava la rilevanza o meno dell’approvazione da parte del Comune dei citati accordi ai fini della L. n.431/1998 e, quindi, ai fini dell’IMU.
Il TAR, accogliendo il ricorso delle associazioni Assocasa, Feder.casa Lombardia, Confabitare e Unioncasa, ha ritenuto illegittima la mancata riduzione dell’aliquota IMU da parte del Comune di Milano per i contratti a canone concordato sottoscritti ai sensi dell’accordo firmato dalle predette associazioni ma non approvato dal Comune di Milano.
Secondo la sentenza in esame la mancata approvazione dei suddetti accordi da parte del Comune non preclude la possibilità di qualificare i contratti di locazione stipulati in base a tali accordi come “a canone concordato” ai sensi della L.n. 431/1998: di conseguenza, anche i fabbricati oggetto di tali locazioni possono beneficiare della riduzione dell’IMU.
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