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IVA e somme corrisposte all’appaltatore per inadempimento dell’appaltante tra Agenzia delle Entrate e Corte di Giustizia UE

Il regime IVA (esclusione / imponibilità) delle somme corrisposte all’appaltatore per inadempimento dell’appaltante tra Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello n. 223 del 18 novembre 2024) e Corte di Giustizia UE (sentenza 28 novembre 2024, causa C‑622/23)

 

Nella recente Risposta a interpello n. 223 del 18 novembre scorso, L’Agenzia ha affermato che le somme pagate dalla stazione appaltante all’appaltatore per la sospensione illegittima dei lavori disposta dall’appaltante sono escluse da IVA, se hanno solo natura risarcitoria e non di corrispettivo per una prestazione di servizi dell’appaltatore.

Il caso riguardava un indennizzo dovuto dall’appaltante all’appaltatore per sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 159, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante il previgente Codice dei contratti pubblici). La norma disciplina l’indennizzo per la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per un periodo superiore a quanto previsto dal citato art. 159. L’indennizzo era stato quantificato e concordato dalle parti ai sensi dell’art. 160 del D.P.R. n. 207/2010 che disciplina i criteri per quantificare il danno per sospensione illegittima dei lavori disposta dalla stazione appaltante.

A tal fine le parti intendevano sottoscrivere un accordo transattivo (art. 1965 del codice civile) volto anche a chiudere, in via stragiudiziale, il contenzioso civile avviato dall’appaltatore. Nell’accordo transattivo l’appaltatore dichiarava di accettare l’importo a titolo di indennizzo “e di ritenerlo pienamente satisfattivo di tutto quanto domandato con l’atto di citazione”.

Per escludere l’IVA, l’Agenzia ha rilevato che:

  1. ai sensi delle Codice degli appalti, le somme dovute dall’appaltante all’appaltatore costituivano solo il risarcimento del danno subito dall’appaltatore per l’inadempimento di obblighi contrattuali dell’appaltante;
  2. dall’accordo transattivo non nascevano obblighi di fare, non fare o permettere dell’appaltatore a favore dell’appaltante. Quindi, non sussisteva uno scambio tra denaro (indennizzo pagato dall’appaltante) e prestazioni (dell’appaltatore).

Su tali basi, l’Agenzia conclude che dette somme non costituiscono un corrispettivo ai fini dell’IVA e, sono quindi, escluse dall’imposta (ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 15, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972).

La Corte di Giustizia si è pronunciata su una questione simile con la sentenza 28 novembre 2024 nella causa C 622/23 (caso relativo al diritto austriaco). La sentenza riguarda il regime IVA di una somma corrisposta all’appaltatore per risoluzione unilaterale, da parte dell’appaltante, di un contratto di appalto per la costruzione di un immobile.

La sentenza è interessante in quanto si occupa della distinzione tra corrispettivo (imponibile IVA) e indennizzo risarcitorio (escluso da IVA).

Il caso dell’interpello ricadeva nell’ambito del previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento recato dal D.P.R. n. 207/2010), tuttavia, le suddette conclusioni valgono anche con riferimento al nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023) – come confermato anche dall’Agenzia: le norme in materia non sono state modificate (il riferimento è oggi l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023).

Quanto all’imposta di registro, l’Agenzia rileva l’applicabilità dell’imposta del 3% per la registrazione dell’accordo transattivo (art. 29 del D.P.R. n. 131/1986 e 9 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R.) in linea con precedenti interpelli.

L’Agenzia si è occupata in altre occasioni del regime IVA degli indennizzi nel contesto di un accordo transattivo, ribadendo la necessità di un’analisi caso per caso (ad es. Risposte a interpello n. 178/2019, n. 145/2021, n. 179/2021, n. 401/2021).