Insights

Legittima la disapplicazione della proroga delle concessioni balneari al 30 settembre 2027 da parte delle Amministrazioni concedenti.

Tutti gli interventi legislativi che dopo le pronunce dell’dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021 hanno ulteriormente prorogato il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-balneari contrastano con l’art. 12 della 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkenstein).

In materia, infatti, opera il principio comunitario secondo il quale, se a causa della scarsità della risorsa naturale vi è un numero limitato di autorizzazioni disponibili, gli Stati membri devono applicare procedure imparziali di selezione tra i potenziali candidati e non possono disporre né il rinnovo automatico delle autorizzazioni, né rilasciare delle autorizzazioni senza scadenza.
Secondo la sentenza del TAR Liguria, Sez. I, n.869 pubblicata il 14 dicembre 2024, pertanto, anche il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166), nella parte in cui (art. 1), novellando l’art. 3, co. 1, legge n. 118/2022, ha disposto un’ulteriore proroga dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime fino al 30 settembre 2027, è legittimamente disapplicabile dalle Amministrazioni concedenti, al pari di tutti gli altri interventi normativi di proroga precedenti.

SI Studio Inzaghi resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.