Insights

Non è dovuta l’IMU per un immobile occupato abusivamente se il soggetto passivo si è attivato tempestivamente in sede penale per la liberazione

In virtù della sentenza n. 60 pubblicata il 18 aprile 2024 della Corte Costituzionale l’esenzione dall’imposta prevista a decorrere dal 1° gennaio 2023 per gli immobili occupati abusivamente per i quali il soggetto passivo si sia attivato in sede penale per la liberazione con una denuncia all’autorità giudiziaria (l’art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 come modificato dall’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022), viene di fatto estesa anche ai periodi di imposta precedenti.

La Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

Ciò che rileva non è la mera occupazione ma la condotta del soggetto passivo che non sia riuscito a rientrare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata.

SI – Studio Inzaghi resta a disposizione per ogni approfondimento.